SI COMUNICA CHE CON DETERMINAZIONE N. 23 DEL 29/03/2021 SI E’ PRESO ATTO CHE


ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta).
Solo nel caso di assenza di candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altro candidato ugualmente collocato in graduatoria.
Si precisa che la riserva sopra indicata comporterà in ogni caso l’azzeramento del valore che ha determinato della riserva e ciò anche qualora non si presentasse alcun candidato idoneo avente diritto alla riserva in argomento.
La quota di riserva si applica anche in caso di scorrimento della graduatoria, nei limiti e modi sopra stabiliti.
A parità di merito, si applicheranno le preferenze secondo l’ordine indicato nell’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora sussistano ulteriori parità, dopo l’applicazione del suddetto Decreto, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge 191/98.